Art. 5.
(Introduzione degli articoli 60-bis e 60-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 60-bis. - (Autovetture e motoveicoli da competizione su strada). - 1. Sono considerati autovetture e motoveicoli da competizione su strada quelli immatricolati in conformità alle disposizioni di cui al capo III del presente titolo, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione sportiva nazionale ACI e dalla Federazione motociclistica italiana, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattarle alla partecipazione alle competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9.

      2. La Federazione sportiva nazionale ACI e la Federazione motociclistica italiana rilasciano rispettivamente alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada, a seguito di verifica della conformità degli stessi ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sul quale sono annotati i dati della autovettura

 

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o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici della Federazione sportiva nazionale ACI e della Federazione motociclistica italiana danno comunicazione del rilascio del passaporto tecnico ai competenti uffici del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione dei trasporti, che procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, tramite l'inserimento della dicitura «autovettura da competizione su strada» o «motoveicolo da competizione su strada», su richiesta e a spese dell'interessato. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78.
      3. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9. L'autorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l'intera durata della competizione, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di gara approvato dalla Federazione sportiva nazionale ACI o dalla Federazione motociclistica italiana.
      4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire, in sostituzione della targa anteriore di cui all'articolo 100, comma 1, custodita all'interno dell'abitacolo, un pannello recante le indicazioni della targa originaria, del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3. Per quanto attiene ai motoveicoli da competizione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le stesse modalità previste per le autovetture.
      5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposti a controllo rispettivamente a cura della Federazione sportiva nazionale ACI e della Federazione motociclistica italiana, che ne verificano, ai sensi dei regolamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento nonché l'assenza di
 

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elementi di pericolosità, per costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture e dei motoveicoli ai regolamenti tecnici è attestata dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l'effettuazione di ciascun controllo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80.
      6. Ai sensi dell'articolo 7, la circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati rimane di competenza esclusiva dei comuni.

      Art. 60-ter. - (Modifiche ad autovetture e motoveicoli). - 1. Sono possibili modifiche alle autovetture e ai motoveicoli di serie per uso stradale a condizione che queste siano migliorative per la sicurezza sia attiva sia passiva del veicolo e che siano certificate da un professionista abilitato e realizzate in officine autorizzate.
      2. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione dei trasporti, con propria circolare, stabilisce i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 ed esercita le funzioni di controllo.
      3. L'aggiornamento della carta di circolazione, se richiesto dalle norme vigenti, deve essere eseguito dagli enti preposti prima della messa su strada dell'autovettura o del motoveicolo».